Pagamento canone unico patrimoniale (ex pagamento COSAP)

Servizio attivo

Il servizio permette di pagare il canone CUP (Canone Unico Patrimoniale)

A chi è rivolto

Il servizio permette di pagare in autonomia il canone unico patrimoniale (CUP) a seguito dell’emissione di un avviso di pagamento.

Il CUP è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).

In caso di occupazione o esposizione abusive, il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato, obbligato in solido.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

Descrizione

Il servizio permette di pagare in autonomia il canone unico patrimoniale (CUP) a seguito dell’emissione di un avviso di pagamento.

Il CUP è dovuto:

  • dal titolare della concessione di occupazione di suolo pubblico. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, sono tutti tenuti al pagamento del canone;
  • dal titolare dell’autorizzazione pubblicitaria/dichiarante (se previsto).

In caso di occupazione o esposizione abusive, il canone è dovuto da colui che effettua l’occupazione o la diffusione dei messaggi pubblicitari abusivamente e dal soggetto pubblicizzato, obbligato in solido.

Il canone è indivisibile e il versamento viene effettuato indifferentemente da uno dei contitolari.

Come fare

Accesso on-line

Cosa serve

Credenziali SPID

Cosa si ottiene

Attestato di pagamento

Tempi e scadenze

Il pagamento è immediato.

Quanto costa

Al pagamento vengono aggiunte le spese per il pagamento PagoPa, secondo i costi del proprio istituto finanziario.

Ulteriori informazioni

Sanzioni

Il Comune provvede al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all’applicazione delle indennità per occupazioni abusive, mediante notifica ai debitori di apposito avviso di accertamento (dell’art. 1, comma 792, della Legge 160/2019).

 

Nei casi di omesso, tardivo o parziale pagamento di canoni, la sanzione viene fissata nel 30% del canone, o alla parte di esso, non versato o versato in modo tardivo, in ossequio al principio generale sancito dall’art. 50, L. n. 449/1997 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi di diffusione abusiva di messaggi pubblicitari e/o occupazioni abusive di suolo pubblico, l’accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione dell’occupazione/esposizione ed il ripristino dello stato dei luoghi e si applica:

  • in caso di esposizione pubblicitaria e/o occupazione di suolo pubblico senza relativa autorizzazione/dichiarazione o concessione di occupazione di suolo pubblico, un’indennità pari al canone maggiorato del 50%;
  • una sanzione amministrativa pecuniaria pari all’ammontare dell’indennità di cui sopra.

Il pagamento dell’indennità e della sanzione non sanano l’esposizione pubblicitaria e l’occupazione abusiva, che devono essere rimosse o regolarizzate con la richiesta e il rilascio dell’autorizzazione o concessione o con la presentazione della dichiarazione.

Argomenti:

Pagina aggiornata il 29/07/2024, 13:35

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